Certificazione ISO 9001:2015
Attenzione alla qualità, alle prestazioni e al benessere: peculiarità che in Casagrande sono garantite dalla certificazione ISO 9001:2015. Riteniamo infatti che sia importante far sapere quanto ci impegniamo per dare qualcosa in più oltre al semplice prodotto.
Per Casagrande la qualità è una delle chiavi del successo, quindi priorità strategica che coinvolge tutte le funzioni e il sistema organizzativo aziendale. L’attestazione ISO 9001:2015 conferma l’impegno di Casagrande nella qualità, testimoniando la capacità di Casagrande di dare risposte efficaci alle crescenti aspettative dei clienti.
Certificazione ISO 14001:2015
Il rispetto della normativa ambientale e la gestione degli aspetti ambientali da parte della Casagrande sono garantiti dalla certificazione ISO 14001:2015. Riteniamo importante comunicare il nostro impegno nel ridurre l’impatto ambientale della nostra attività e del nostro prodotto.
Per Casagrande la protezione dell’ambiente è un dovere e una responsabilità che promuove a ogni livello della propria organizzazione e l’attestazione ISO 14001:2015 ne conferma l’impegno a perseguire la riduzione dell’impatto ambientale.
PRINCIPI GENERALI
Casagrande S.p.a. (di seguito CASAGRANDE) si è dotata di un Modello Organizzativo e di Gestione (ai sensi del D.lgs. 231/01) la cui finalità consiste nel predisporre un insieme di norme e controlli idonei a prevenire comportamenti illeciti da parte delle aziende e dei loro dipendenti, nello svolgimento delle attività lavorative. Il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.
Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare, ferma restando l’applicabilità del Codice Disciplinare Generale di cui al C.C.N.L. ed alla legislazione lavoristica (L. 300/70 e norme correlate).
La violazione delle regole di comportamento delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti della Società e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2104 c.c. e dell’art. 2106 c.c.. In particolare, l’art. 2104 c.c., individuando il dovere di “obbedienza” a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale sia contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell’infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento vigente.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso. Si deve infatti considerare che lo scopo del Modello, nella sua interezza (Codice Etico e Protocolli specifici), non si limita ad individuare soltanto i comportamenti corretti da seguire per scongiurare il rischio di commissione dei reati, ma vuole anche cogliere l’occasione per estendere l’ambito di applicazione alla sfera degli affari, ispirandosi ai più ampi principi di correttezza e trasparenza indispensabili nella conduzione degli stessi, per la salvaguardia degli interessi dei terzi, nonché della propria immagine e reputazione.
2) ILLECITI DISCIPLINARI
Sono definiti illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dai lavoratori in violazione dei compiti e delle attribuzioni indicati nel Modello organizzativo e nel Codice etico. Il tipo e l’entità delle sanzioni applicabili ai singoli casi di illecito disciplinare, sono variabili in relazione alla gravità delle mancanze e in base ai seguenti criteri generali:
- condotta del lavoratore: dolo o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia);
- mansioni e grado del lavoratore;
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità od effettività del danno derivante alla Società o alle persone;
- precedenti disciplinari;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.
Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. Il sistema sanzionatorio prevede inoltre una “progressione” delle sanzioni secondo due principi cardine, ovvero:
- il principio di proporzionalità: il sistema sanzionatorio adottato gradua le sanzioni in funzione della gravità delle infrazioni commesse (vedi sopra); tale gradualità considera, tra l’altro, le diverse posizioni gerarchiche all’interno dell’impresa, nonché le reali facoltà dell’interessato ad adempiere i compiti a lui assegnati.
- il principio di uguaglianza: il sistema sanzionatorio adottato non contiene disparità di trattamento derivanti da provvedimenti diversi relativi a fattispecie identiche o analoghe.
DESTINATARI DELLE MISURE DISCIPLINARI
I soggetti cui si applicano le norme del presente Sistema Disciplinare, individuati negli Amministratori e nei componenti degli organi sociali, in tutto il personale dipendente della Società e in tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con CASAGRANDE stesso rapporti e relazioni, o, comunque, operano per perseguirne i fini e gli obiettivi, in tutti i Paesi in cui CASAGRANDE opera.
Il sistema è suddiviso per categoria di inquadramento dei prestatori di lavoro subordinato (art. 2095 c.c.), pertanto misure disciplinari diverse sono adottate per Datore di lavoro, Dirigenti e lavoratori.
MISURE DISCIPLINARI
4.1 Misure nei confronti della generalità dei Lavoratori
Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei Diritti dei lavoratori), ex art. 7 c. 2, dalla specifica parte disciplinare del CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere. La sanzione deve essere comunque adeguata in modo da garantire l’effettività del Modello.
In particolare, il sistema disciplinare sarà conforme ai seguenti principi:
- il sistema sarà debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai lavoratori ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione;
- la multa non potrà essere di importo superiore a 4 ore della retribuzione base, ovvero di mezza giornata di lavoro;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non potrà superare i 10 giorni;
- sarà assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l’addebito (art. 7 legge 300/1970, c. 2, art. 2106 C.c.): la contestazione deve essere tempestiva ed il lavoratore può far pervenire al Responsabile dell’ufficio competente (Servizio Risorse Umane), entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione, osservazioni scritte e, se ne fa richiesta, deve essergli garantito il diritto di essere sentito dal Responsabile dell’ufficio competente, ovvero dal suo diretto Responsabile; in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale o scritto non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Le sanzioni disciplinari previste per la generalità dei Lavoratori sono riportate nelle seguente tabella:
LAVORATORI SUBORDINATI IN GENERE | |
MISURE DISCIPLINARI | SINTESI POSSIBILI MOTIVAZIONI |
Rimprovero verbale La sanzione del rimprovero verbale verrà applicata nei casi di violazione delle attribuzioni e compiti previsti dal Modello e/o di errori procedurali, non aventi grave rilevanza | – Mancato rispetto dei compiti prevenzionali attribuiti a ciascuno, nell’ambito del presente Modello Organizzativo; |
Rimprovero scritto La sanzione del rimprovero scritto verrà applicata nei casi di recidiva nelle violazioni al Modello (entro un anno) e/o nel caso di violazioni gravi, ovvero che possono determinare (o che hanno determinato) gravi danni alla società o alle persone | – Mendace registrazione delle informazioni a fronte di attività di monitoraggio, d’indagine o di altre attività di sorveglianza pianificate;
– Violazione e/o elusione del sistema di vigilanza, mediante sottrazione, distruzione od alterazione della documentazione prevista;
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Multa la multa potrà essere applicata in tutti i casi vi sia ricorso al rimprovero scritto e/o in presenza di comportamenti colposi che possano rendere inefficace, in tutto o in parte, l’attuazione del Modello Organizzativo | |
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Verrà applicata la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni, anche nei casi di violazioni gravi, ma che si ritiene non meritino la scelta estrema del licenziamento | – Impedito controllo o accesso alle informazioni ed alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza
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Licenziamento per mancanze La sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, verrà applicata nei casi più gravi di violazioni, specie qualora tali violazioni abbiano esposto le persone a gravi rischi per l’ambiente o qualora tali violazione abbiano significativamente compromesso l’efficacia del Modello | – Commissione di uno dei reati presupposto previsti dal Modello |
Sarà comunque adeguatamente sanzionata ogni violazione al Codice Etico e a quanto previsto dalle norme di legge e da contratto.
Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dai contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare: in particolare il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare potrà promuovere la procedura di conciliazione prevista dalla legge n° 300/1970, all’art. 7 c.2.
Per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni restano validi i poteri conferiti al management della Società, nei limiti delle rispettive procure, deleghe e competenze. Anche l’Organismo di Vigilanza, qualora venga a conoscenza di eventi ritenuti sanzionabili comunicherà la circostanza al Presidente del Consiglio di Amministrazione o Suo Delegato il quale provvederà a gestire il procedimento disciplinare secondo i predetti poteri conferiti al Management.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o Suo Delegato provvederà a portare a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza i provvedimenti adottati in generale.
4.2 Misure nei confronti dei Dirigenti
In caso di violazione della normativa vigente, o di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello o dal Codice Etico da parte dei Dirigenti e dei Procuratori, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le seguenti misure in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti vigente.
DIRIGENTI | |
MISURE DISCIPLINARI | SINTESI POSSIBILI MOTIVAZIONI |
Rimprovero scritto La sanzione del rimprovero scritto verrà applicata nei casi di violazione delle attribuzioni e compiti previsti dal Modello e/o di errori procedurali, non aventi grave rilevanza | – Mancato rispetto dei compiti prevenzionali attribuiti a ciascuno, nell’ambito del presente Modello organizzativo
|
Multa (da 50 € a 200 €) La multa verrà applicata nei casi di recidiva nelle violazioni al Modello e/o nel caso di violazioni gravi, ovvero che possono determinare (o che hanno determinato) danni alla società o alle persone. Essa potrà essere applicata in tutti i casi vi sia ricorso al rimprovero scritto e/o in presenza di comportamenti colposi che possano rendere inefficace, in tutto o in parte, l’attuazione del Modello organizzativo | – Mendace registrazione delle informazioni a fronte di attività di monitoraggio, d’indagine o di altre attività di sorveglianza pianificate |
Sospensione La sospensione verrà applicata nei casi di violazioni gravi del modello, ovvero che possano determinare o che hanno determinato danni significativi alla società o alle persone. | – Violazione e/o elusione del sistema di vigilanza, mediante sottrazione, distruzione od alterazione della documentazione prevista |
Licenziamento La sanzione del licenziamento, con preavviso, verrà applicata nei casi più gravi di violazioni, specie qualora tali violazioni abbiano esposto l’ambiente a gravi rischi o qualora tali violazione abbiano significativamente compromesso l’efficacia del Modello.
Laddove la violazione di una o più indicazione del Modello e/o del Codice etico sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso | – Commissione di uno dei reati presupposto previsti dal Modello (corruzione, concussione ecc.) |
Sarà comunque adeguatamente sanzionata ogni violazione al Codice Etico e a quanto previsto dalle norme di legge e da contratto.
4.3 Misure nei confronti del Datore di Lavoro come qualificato dal D.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche
Anche il Datore di lavoro deve rispondere di eventuali violazioni al Modello organizzativo e di gestione e/o al Codice Etico e poiché quella del Datore di lavoro è originariamente una posizione di garanzia, tra l’altro con poteri decisionali e di spesa, le misure disciplinari saranno più gravi, come riportato in tabella seguente:
DATORE DI LAVORO | |
MISURE DISCIPLINARI[1] | SINTESI POSSIBILI MOTIVAZIONI |
Multa (da 75 € a 400 €) L’entità della multa sarà decisa dal C.d.A. in tutti i casi vi sia una violazione rispetto ai compiti attribuiti al Datore di lavoro nell’ambito del Modello organizzativo | Qualunque violazione rispetto ai compiti prevenzionali attribuiti, nell’ambito del presente Modello Organizzativo e/o del Codice etico Commissione di uno dei reati presupposto previsti dal Modello (riciclaggio, autoriciclaggio, danni ambientali ecc. ) |
Ritiro della delega la misura sarà applicata dal C.d.A. in tutti i casi vi sia una grave o reiterata violazione dei compiti attribuiti al Datore di lavoro nell’ambito del Modello organizzativo | |
Azione di risarcimento (c.c.) L’azione per il risarcimento dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti al procuratore, sarà applicata in tutti i casi vi sia una violazione rispetto ai compiti attribuiti allo stesso nell’ambito del Modello organizzativo, che abbia prodotto un danno patrimoniale, tale da compromettere il carattere fiduciario del rapporto |
4.4 Misure nei confronti di consulenti, fornitori, partner o altri soggetti terzi collegati alla Società
Ad integrazione del Sistema sanzionatorio si precisa che qualsiasi comportamento posto in essere in contrasto con il Codice Etico (o con il Modello Organizzativo) da parte di Consulenti, Collaboratori, ditte esterne o Terzi in genere che intrattengono rapporti con CASAGRANDE, potrà determinare, come previsto da specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nelle lettere di incarico, negli accordi e nei contratti, l’immediata risoluzione del rapporto e l’eventuale richiesta di risarcimento da parte di CASAGRANDE, qualora da tale comportamento derivino danni patrimoniali, a cose o a persone.
4.5 Misure accessorie alle sanzioni
Premesso che ad ogni soggetto coinvolto in sanzioni, secondo i criteri precedentemente illustrati, sarà data la possibilità, così come previsto dalle normative del diritto del lavoro e dall’ordinamento giuridico e legislativo in generale, di poter comprendere il motivo della sanzione e di adeguarsi / giustificarsi, il sistema sanzionatorio comprenderà anche misure cosiddette “accessorie” alle sanzioni, ovvero attività di informazione, formazione ed addestramento per i lavoratori che, violando ripetutamente le disposizioni del Modello Organizzativo o del Codice etico, dimostrano di non aver compreso appieno l’importanza delle attività di tutela dell’ambiente o il buon funzionamento dell’operatività, nell’ambito delle loro attribuzioni.
La necessità delle misure “accessorie” sarà stabilità dal Datore di lavoro, direttamente o su eventuale segnalazione dell’OdV.
4.6 Condivisione ed approvazione del presente sistema sanzionatorio
Il sistema sanzionatorio è stato strutturato tenendo conto delle indicazioni relative ai provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL di settore (ovvero lo “affianca”, ma non lo sostituisce) e dello Statuto dei lavoratori, ed è stato elaborato nell’ambito di un processo condiviso e “trasparente”, approvato da tutti i soggetti interessati nell’ambito dell’applicazione del presente Modello. Il sistema sanzionatorio di cui qui trattasi è coerente con il protocollo specifico “Sistema sanzionatorio del Modello Organizzativo e Gestionale ex D.Lgs 231/2001”.
4.7 I livelli di responsabilità del sistema sanzionatorio
Considerata la struttura gerarchica dei ruoli individuati dall’organigramma aziendale per la CASAGRANDE, sono stabiliti i seguenti “livelli di responsabilità”, in ordine decrescente, interessati alla possibile applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal presente sistema sanzionatorio[2]:
- DATORE DI LAVORO
- DIRIGENTI
- PREPOSTI
- LAVORATORI
- FORNTORI / COLLABORATORI / TERZI IN GENERE
- FONDO SANZIONI
Il fondo sanzioni relativo alle misure disciplinari applicate ai lavoratori subordinati sarà destinato al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, così come previsto da C.C.N.L. di categoria.
Per quanto riguarda invece le sanzioni applicate al Datore di lavoro ed ai Dirigenti, il fondo sarà destinato a contributi per attività di volontariato e/o sostegno di iniziative umanitarie, definiti annualmente dalla direzione aziendale.
Il presente Sistema disciplinare aziendale deve essere affisso permanentemente in luoghi dell’azienda accessibili a tutti, e reso noto ai soggetti di cui al punto 4.7.
[1] Si precisa che nel caso di una contestazione di misura disciplinare al Datore di lavoro da parte dell’OdV, sarà il C.d.A.
aziendale l’organismo deputato ad adottare la misura disciplinare ritenuta più idonea.
[2] Si noti oltre al sistema sanzionatorio di cui al presente Modello, resta parimenti valido ed applicabile il sistema di provvedimenti
disciplinari previsto dal CCNL di categoria che riguarda tutti i lavoratori
INTRODUZIONE
CASAGRANDE S.p.a. (di seguito CASAGRANDE) si impegna ad osservare i più elevati standard di etica e correttezza nella condotta aziendale. Il presente “Codice Etico e di Condotta aziendale” (nel seguito, per brevità, “Codice”) rispecchia le pratiche commerciali e i principi di autodisciplina alla base di tale impegno.
Il presente Codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e definisce l’insieme dei valori e dei principi, nonché le linee di comportamento che devono essere assunti dagli “Amministratori” di CASAGRANDE, da tutte le persone legate da rapporti di lavoro con la Società (“Dipendenti”), e da tutti coloro che operano per la Società, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa (“Collaboratori”).
Per altro verso, l’ordinamento giuridico nazionale italiano riconosce ora rilevanza giuridica e finalità di non punibilità all’adozione di principi etici e di condotta aziendale, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 231/2001 (“Decreto”) e sue integrazioni e variazioni (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”).
L’adozione ed il rispetto del Codice – che si colloca all’interno di un più ampio Modello Organizzativo interno di Gestione e Controllo – può assumere una valenza di non punibilità e di protezione a beneficio della Società che, in tal caso, resterebbe al riparo dalle sanzioni previste nel Decreto.
Il Codice è, pertanto, complementare alle procedure interne esistenti volte, direttamente o indirettamente, a ridurre il rischio del compimento di reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e tiene conto dei suggerimenti inclusi nelle apposite Linee Guida emanate da Confindustria (approvate dal Ministero della Giustizia in data 2 aprile 2014).
L’osservanza delle disposizioni in esso contenute è da considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale di CASAGRANDE, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2104 del codice civile.
La violazione delle norme del Codice potrà quindi costituire inadempimento grave alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e fonte di illecito civile, con ogni conseguente responsabilità personale.
Analogamente, la Società si riserva di tutelare i propri interessi in ogni sede competente nei confronti di terzi collaboratori (fornitori, agenti, consulenti e partners commerciali) che abbiano violato le norme del presente Codice a loro destinate e che abbiano formato oggetto di pattuizione contrattuale con CASAGRANDE.
Al fine di dare la più ampia divulgazione possibile del suo contenuto il presente Codice Etico è pubblicato anche sul sito aziendale www.casagrandegroup.com.
Il Codice Etico costituisce altresì il primo presidio su cui si fonda il Modello Organizzativo adottato dalla Società in base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle aziende e degli enti per fatti costituenti reato), di cui è parte integrante (la violazione di principi e delle regole in esso contenuti può quindi determinare gravi conseguenze per la Società anche ai sensi della detta normativa).
1. Principi generali
1.1 Destinatari
Vengono di seguito denominati “Destinatari” i soggetti cui si applicano le norme del presente Codice Etico, individuati negli Amministratori e nei componenti degli organi sociali, in tutto il personale dipendente della Società e in tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con CASAGRANDE stesso rapporti e relazioni, o, comunque, operano per perseguirne i fini e gli obiettivi, in tutti i Paesi in cui CASAGRANDE opera.
L’attività svolta da CASAGRANDE è uniformata ai principi di correttezza e trasparenza. A tal fine, le operazioni tra i vari soggetti aziendali, rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale, secondo prestabiliti principi di comportamento per la loro effettuazione, adeguatamente portati a conoscenza del mercato.
I componenti dei Consigli di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi di impresa, si ispirano ai principi contenuti nel Codice.
Compete in primo luogo ai manager dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno e rafforzando la fiducia, la coesione, il senso di appartenenza e lo spirito di CASAGRANDE.
I dipendenti di CASAGRANDE, nell’ambito del dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal presente Codice.
Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dai dipendenti della Società nello svolgimento dell’attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale, e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili secondo le norme di legge vigenti e le procedure interne.
Ciascun dipendente deve fornire apporti lavorativi adeguati alle responsabilità assegnate e alla professionalità riconosciuta, e deve agire in modo da tutelare il prestigio e l’immagine di CASAGRANDE.
Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere il Codice Etico, a contribuire attivamente alla sua attuazione ed a segnalarne eventuali carenze alla competente funzione di riferimento (Direzione, Area Risorse Umane, Organismo di Vigilanza).
Per la piena osservanza del Codice Etico, ciascun dipendente, qualora venga a conoscenza di situazioni che, effettivamente o potenzialmente, possono rappresentare una rilevante violazione del Codice Etico, deve darne tempestiva segnalazione, al proprio diretto superiore e a uno degli Organi di riferimento di cui al successivo punto 1.6.
1.2 Impegni di CASAGRANDE
CASAGRANDE assicura anche attraverso la designazione di specifiche funzioni (“Organi di riferimento”):
- la massima diffusione del Codice presso i Destinatari;
- l’aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo all’evoluzione della sensibilità civile e delle normative di rilevanza per il Codice stesso;
- lo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice;
- la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie;
- che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme di riferimento.
1.3 Obblighi per tutti i dipendenti
Ad ogni dipendente viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento che regolano l’attività svolta nell’ambito della sua funzione. I dipendenti di CASAGRANDE hanno l’obbligo di:
- astenersi da comportamenti contrari a tali norme;
- rivolgersi ai propri superiori o al servizio Risorse Umane in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente al proprio superiore o al servizio Risorse Umane qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili loro violazioni, nonché qualsiasi richiesta gli sia stata rivolta al fine di violarle o eluderle;
- nei casi di presunte violazioni di particolare gravità, è fatto obbligo al dipendente di indirizzare la segnalazione direttamente alla Direzione.
1.4 Ulteriori obblighi per i Responsabili della Unità e Funzioni aziendali
Ogni Responsabile di Unità/Funzione aziendale ha l’obbligo di:
- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori e indirizzare i collaboratori all’osservanza del Codice e delle procedure di riferimento;
- operare affinché i collaboratori comprendano che il rispetto delle norme del Codice, nonché delle procedure e delle norme di sicurezza, costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e del rapporto di lavoro nella sua dimensione etica;
- selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, collaboratori interni ed esterni al fine di evitare che vengano affidati incarichi a persone che non diano pieno affidamento sul proprio impegno ad osservare le norme del Codice e le procedure;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione.
1.5 Valenza del Codice nei confronti di terzi
Tutti i dipendenti di CASAGRANDE, in ragione delle loro competenze, nell’ambito delle relazioni con soggetti esterni, nei confronti di questi, devono:
- informarli adeguatamente circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
- adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne, in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell’obbligo di conformarsi alle norme del Codice.
1.6 Organi di riferimento
Organi di riferimento per l’applicazione del Codice sono:
la Direzione e il servizio delle Risorse Umane (e conseguentemente l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001), con il compito di promuovere la conoscenza del Codice all’interno di CASAGRANDE, fornendo le necessarie spiegazioni e indirizzi formativi e, se del caso, assumere gli opportuni provvedimenti sanzionatori in caso di violazione al Codice, nonché di esaminare le notizie di possibili violazioni, promuoverne le istruttorie e le verifiche più opportune.
1.7 Valore contrattuale del Codice
Il Codice costituisce parte integrante della normativa del rapporto di lavoro. L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale degli obblighi dei Dipendenti di CASAGRANDE.
La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare azioni per il risarcimento dei danni causati dalla stessa violazione. Per i Destinatari non dipendenti l’osservanza del Codice costituisce presupposto essenziale per la prosecuzione del rapporto professionale/collaborativo in essere con CASAGRANDE.
2. COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI
2.1 Gestione degli affari in generale
CASAGRANDE nei rapporti di affari si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza ed apertura al mercato.
I dipendenti della Società e i collaboratori esterni che agiscono in nome o per conto di CASAGRANDE stessa, sono tenuti nei rapporti d’affari di interesse di CASAGRANDE e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ad un comportamento eticamente fondato e rispettoso delle leggi, improntato alla trasparenza, alla chiarezza, alla correttezza, all’efficienza nei rapporti e nelle relazioni commerciali e promozionali ed all’esplicito e cogente divieto di ricorrere a favoritismi illegittimi.
I Destinatari sono tenuti altresì a un comportamento allineato alle politiche aziendali di CASAGRANDE, che mai possono tradursi, anche se finalizzate al perseguimento dell’oggetto sociale, in atti contrari alla legge, alla normativa vigente, ovvero alle procedure aziendali adottate con riferimento alle singole funzioni.
2.2 Regali, omaggi e altre utilità
Nei rapporti con i Clienti, i Fornitori e terzi in genere, non sono ammesse offerte di denaro, regali o benefici di indebiti vantaggi reali o apparenti di qualsivoglia natura (es. promesse di vantaggi economici, favori, raccomandazioni, promesse di offerte di lavoro, etc.). In ogni caso gli atti di cortesia commerciali sono consentiti purché di modico valore e, comunque, tali da non compromettere l’integrità e la reputazione e da non influenzare l’autonomia di giudizio del Destinatario. Il Destinatario che riceva omaggi di qualsiasi natura e consistenza di valore, deve comunicarlo al suo diretto superiore o uno degli Organi di Riferimento di cui al punto 1.6.
2.3 Conflitto di interessi
I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con quelli di CASAGRANDE, o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia del miglior interesse della Società stessa.
Qualora in capo al Destinatario si verifichi una situazione oggettiva di conflitto con gli interessi di CASAGRANDE, è necessario che il Destinatario lo comunichi immediatamente al suo superiore e ad uno degli Organi di Riferimento e si astenga da ogni attività connessa alla situazione fonte del conflitto.
Nei rapporti tra CASAGRANDE e i terzi, i Destinatari devono agire secondo norme etiche e legali, con esplicito divieto di ricorrere a favoritismi illegittimi, pratiche collusive, di corruzione o di sollecitazione di vantaggi personali per sé o per altri.
E’ fatto obbligo di riferire tempestivamente al proprio superiore e/o ad uno degli Organi di Riferimento qualsiasi informazione che possa far presumere o presagire una situazione di potenziale conflitto di interessi con CASAGRANDE.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitti di interessi le seguenti situazioni:
1) avere interessi economici e finanziari (possesso significativo di azioni, incarichi professionali, etc.) anche attraverso familiari, con clienti, fornitori o concorrenti;
2) svolgere attività lavorativa, anche da parte dei familiari, presso clienti, fornitori o concorrenti;
3) accettare denaro, regali o favori di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti di affari con CASAGRANDE;
4) utilizzare la propria posizione in azienda o le informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra gli interessi propri e quelli di azienda.
2.4 Rapporti con i Fornitori
La selezione dei Fornitori e la formulazione delle condizioni d’acquisto dei beni e servizi per la società è dettata da valori e parametri di concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del bene e/o del servizio, valutando accuratamente le garanzie di assistenza ed il panorama delle offerte in genere.
I processi di acquisto devono essere improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per CASAGRANDE ed alla lealtà ed imparzialità nei confronti di ogni Fornitore in possesso dei requisiti richiesti. Va inoltre perseguita la collaborazione dei Fornitori nell’assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti dell’Azienda in termini di qualità e tempi di consegna.
La stipula di un contratto con un Fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando, ove possibile, l’assunzione di vincoli contrattuali che comportino forme di dipendenza verso il Fornitore contraente.
L’esigenza di perseguire il massimo vantaggio competitivo per CASAGRANDE però, deve necessariamente assicurare che la società stessa ed i suoi Fornitori adottino soluzioni operative in linea con la normativa vigente e, più in generale, con i principi di tutela di tutte le persone coinvolte, dei prodotti, della salute e sicurezza e dell’ambiente.
2.4.1. Rispetto dei diritti umani fondamentali (convenzione ILO)
In particolare, si devono perseguire i seguenti Standard circa i diritti umani per la responsabilità sociale ed etica nella Supply Chain CASAGRANDE, anche in osservanza delle norme fondamentali della convenzione ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), definendo i requisiti minimi per tutti i fornitori. L’attuale versione costituisce parte fondamentale ed integrante di qualsiasi contratto di collaborazione con CASAGRANDE e di ogni relativo “protocollo”.
Al fine di instaurare una corretta collaborazione e partnership, entrambe le parti si impegnano al rispetto degli standard dei diritti umani e dei principi etici di base così come alla conformità con le norme giuridiche vigenti negli Stati interessati. Si fa riferimento alle norme del lavoro dell’organizzazione nazionale del Lavoro (ILO), che hanno funzione di standard minimi:
Convenzione ILO-Artt.29 e109: Niente lavoro forzato.
Il lavoro forzato non viene tollerato. Prodotti derivanti da lavoro forzato non vengono accettati da CASAGRANDE e suoi fornitori. Il posto di lavoro deve essere di carattere volontario, intendendosi per tale anche il lavoro di persone in stato di detenzione.
Convenzione ILO Artt. 87 e98: Libertà di associazione – Negoziazione collettiva.
Ogni lavoratore ha diritto a costituire una rappresentanza o ad aderire ad un’organizzazione sindacale. Deve essere favorita la possibilità di adesione a contratti collettivi di lavoro tra organizzazioni dei datori di lavoro e organizzazioni dei lavoratori. Rappresentanti dei lavoratori non possono essere esposti a discriminazioni.
Convenzione ILO Artt. 100 e 111: Nessuna discriminazione.
I lavoratori non possono essere sottoposti ad alcuna discriminazione sulla base del sesso, della razza, provenienza etnica o sociale, credo religioso o politico. Il salario deve essere parificato tra uomini e donne.
Convenzione ILO Artt. 138 e 182: No lavoro minorile.
Non si accetta il lavoro minorile. L’età minima per i dipendenti ed i lavoratori viene calcolata in base alle disposizioni di legge locali. Non si può scendere al di sotto dell’età minima dei 15 anni. Sono ammesse deroghe esclusivamente nell’ambito di un programma di formazione. La salute, lo sviluppo e la frequenza scolastica non possono venire pregiudicate.
Convenzione ILO Art. 131: Pagamento salari adeguati.
I salari devono essere sufficienti a garantire le necessità di base degli occupati e dei loro familiari, tenendo conto delle condizioni di vita locali.
Convenzione ILO Art. 155: Tutela salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro.
Deve essere garantita la tutela della salute e della sicurezza nell’ambito delle disposizioni giuridiche e delle usanze del Paese. Ai collaboratori deve essere garantita una tutela adeguata. Devono essere garantite le misure per la prevenzione degli incidenti sul luogo di lavoro. I rischi di incidenti e malattie professionali devono essere ridotte al minimo. Il rispetto dei criteri sopra citati deve essere garantito per ogni sito produttivo, e deve essere certificato da società riconosciute a livello internazionale. Ciò prima dell’instaurarsi di relazioni commerciali e per tutta la durata del contratto senza interruzione.
CASAGRANDE si riserva il diritto di effettuare audits senza notifica preventiva o di incaricare aziende certificate alla loro esecuzione.
Il mancato rispetto del codice etico può comportare l’interruzione del rapporto di lavoro.
2.5 Rapporti con i Clienti
CASAGRANDE persegue il proprio successo sul mercato nazionale ed internazionale attraverso l’offerta di prodotti e servizi di alta qualità a condizioni competitive e nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.
Ciascun Destinatario, nell’ambito dei rapporti con i Clienti e nel rispetto delle procedure interne, deve favorire la massima soddisfazione del Cliente, fornendo, tra l’altro, informazioni esaurienti ed accurate sui prodotti ed i servizi loro forniti, in modo da favorire scelte consapevoli.
2.6 Uso corretto dei beni aziendali
Ogni destinatario è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per CASAGRANDE.
In particolare ogni Destinatario deve:
- operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l’utilizzo degli stessi;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possono essere causa di danno o riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l’interesse dell’azienda;
- ottenere le autorizzazioni necessarie nell’eventualità di un utilizzo del bene fuori dall’ambito aziendale.
La crescente dipendenza dalla tecnologia informatica richiede di assicurare la disponibilità, la sicurezza, l’integrità e la massima efficienza di questa particolare categoria di beni strumentali.
Ogni Destinatario è tenuto a:
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere a linguaggi di qualità bassa o ad uno stile inadeguato, non esprimere commenti inappropriati o indesiderabili, che possano arrecare offesa alla persona e/o danno all’immagine aziendale;
- evitare lo spamming e le “catene di Sant’Antonio”, che possano generare un traffico di dati/informazioni/processi all’interno della rete telematica aziendale, tale da ridurre sensibilmente l’efficienza della rete con impatti negativi sulla produttività;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi;
- operare sui social media personali (Facebook, Twitter, WhattApp ecc.) con criteri di misura e di buon senso, evitando accuratamente di dare, direttamente o indirettamente, un’immagine non positiva dell’Azienda, anche rappresentandola in modo scorretto e improprio, e di mettere a repentaglio la privacy dei colleghi e di chiunque abbia a che fare con l’Azienda stessa (stakeholders e shareholders);
- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale, al fine di non compromettere le funzionalità e la protezione dei sistemi informativi;
- evitare di caricare sui sistemi aziendali software presi a prestito o non autorizzati. Non fare copie non autorizzate di programmi su licenza ne per uso personale, ne per uso aziendale o per terzi.
CASAGRANDE vieta, in particolare, ogni utilizzo dei sistemi informatici che possa rappresentare violazione delle leggi vigenti, nonché comunque offesa alla libertà, all’integrità e alla dignità delle persone, specialmente ai minori.
L’utilizzo anche involontario di questi beni per qualunque fine al di fuori dell’attività aziendale può provocare seri danni (economici, di immagine, di competitività, etc.) a CASAGRANDE, con l’aggravante che un uso improprio può comportare per la stessa azienda potenziali sanzioni penali ed amministrative per eventuali illeciti, e configurare la necessità di intraprendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei Destinatari.
3. RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
3.1 Rapporti con le Istituzioni Pubbliche
I rapporti con gli Enti e gli Organismi Pubblici, necessari per lo sviluppo dei programmi aziendali di CASAGRANDE, sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò delegate.
I rapporti devono essere improntati alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza e tali da non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti da parte dei soggetti istituzionali pubblici con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo.
Omaggi, atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti quali pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio sono consentiti, quando siano di modico valore e comunque tali da non poter essere interpretati da un terzo come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere autorizzato e documentato in modo adeguato.
In particolare, nei rapporti con Soggetti Pubblici per l’accesso a fondi agevolati, CASAGRANDE:
- rifiuta qualsiasi comportamento volto a conseguire il contributo in maniera indebita, con raggiri o omissioni di informazioni dovute;
- vieta di destinare il contributo ricevuto a finalità diverse da quelle per cui è stato erogato.
3.2 Rapporti con i mass media
I rapporti tra CASAGRANDE ed i mass media spettano alla direzione aziendale e devono essere svolti in coerenza con la politica e gli strumenti di comunicazione definiti.
Qualsiasi dipendente di CASAGRANDE che riceva una richiesta di intervista/rilascio di dichiarazioni riguardanti il l’azienda da parte di qualsiasi organo di stampa o comunicazione, è tenuto ad informare preventivamente la Direzione e con essa concordare sull’opportunità e i contenuti dell’intervista stessa.
4. RISERVATEZZA
4.1. Protezione del segreto aziendale
Le attività di CASAGRANDE richiedono costantemente l’acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti e altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software, etc.) che per accordi contrattuali non possono essere resi noti all’esterno o la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.
Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo delle persone di CASAGRANDE assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.
Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono a CASAGRANDE e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore nell’organizzazione CASAGRANDE, nel rispetto delle procedure specifiche.
4.2. Tutela della privacy e Regolamento UE 679/2016
CASAGRANDE si impegna a proteggere le informazioni relative alle proprie Persone ai terzi, generate o acquisite all’interno e nelle relazioni d‘affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.
Come previsto dal Regolamento UE 679/2016, CASAGRANDE garantisce che il trattamento dei dati personali svolto all’interno delle proprie strutture avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.
CASAGRANDE garantisce che il trattamento persegue i seguenti principi:
- Liceità, correttezza e trasparenza – ciò significa che i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- Limitazione delle finalità – i dati sono acquisiti e trattati solo all’interno di procedure specifiche, inoltre sono conservati ed archiviati in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- Minimizzazione dei dati – sono acquisiti e trattati solo i dati necessari e opportuni per le finalità in diretta connessione con le funzioni e responsabilità ricoperte;
- Esattezza – i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
- Limitazione della conservazione – i dati saranno conservati per un periodo definito in relazione al tipo di trattamento;
- Integrità e riservatezza – CASAGRANDE si impegna ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.
5. LE POLITICHE DEL PERSONALE
5.1 Gestione e sviluppo delle Risorse Umane
Le Risorse Umane sono un fattore centrale e indispensabile per l’esistenza dell’impresa. La dedizione e la professionalità dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per il conseguimento degli obiettivi di CASAGRANDE.
CASAGRANDE si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente, affinché l’energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione nell’esecuzione e nel raggiungimento degli obiettivi contenuti nell’oggetto sociale.
CASAGRANDE offre a tutti i dipendenti le medesime opportunità di crescita professionale facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna. Le funzioni competenti devono:
- adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa ad un dipendente;
- provvedere a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti senza discriminazione di alcun genere;
- creare un ambiente di lavoro nel quale le caratteristiche individuali non possano dare luogo a discriminazioni, e in nessun modo a fenomeni cosiddetti di mobbing. A tal fine attua tutte le iniziative per monitorare il clima aziendale, valorizzando gli indicatori acquisiti allo scopo di operare per un continuo miglioramento.
Ciascun Destinatario deve collaborare attivamente per mantenere un clima di reciproco rispetto della personalità, della dignità e della reputazione di ciascuno.
I Destinatari, inoltre, sono tenuti a riservare i dati personali, di cui vengono a conoscenza durante il proprio lavoro, il trattamento più adeguato al fine di tutelare la riservatezza, l’immagine e la dignità delle persone.
CASAGRANDE si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza del lavoro, sviluppando la sensibilità all’acquisizione di una piena consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori, ed operando per salvaguardare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Le attività dell’azienda devono svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione; la gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica, perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. CASAGRANDE si impegna anche a garantire la tutela delle condizioni di lavoro nella protezione dell’integrità psico-fisica del lavoratore, nel rispetto della sua personalità morale, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.
CASAGRANDE contrasta pertanto ogni comportamento o atteggiamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze (per esempio nel caso di ingiurie, minacce, isolamento o eccessiva invadenza, limitazioni professionali).
CASAGRANDE si adopera affinché, nell’ambito delle proprie attività, i diritti previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo siano garantiti in Italia e nei diversi Paesi in cui opera.
CASAGRANDE, in qualsiasi Paese si trovi ad operare, rifiuta lo sfruttamento del lavoro minorile. Oltre al pieno rispetto delle normative previste in materia nei singoli Paesi, l’azienda promuove la tutela dei diritti del lavoratore, delle libertà sindacali e dei diritti di associazione.
Qualsiasi violazione delle disposizioni del presente articolo deve essere immediatamente comunicata alla Direzione.
5.2 Rispetto dei colleghi
CASAGRANDE non ammette alcun tipo di molestia verso un collega, a partire da quelle sessuali, intendendo come tali: la subordinazione di prospettive retributive o di carriera all’accettazione di favori sessuali; non ammette altresì proposte di relazioni interpersonali private, proposte con insistenza, nonostante un espresso o evidente non gradimento della persona coinvolta, le quali siano percepite come disturbi o comunque elementi di turbamento.
5.3 Sostanze alcoliche e stupefacenti ed altri illeciti
CASAGRANDE ritiene indispensabile che ciascun dipendente contribuisca personalmente a mantenere l’ambiente di lavoro rispettoso dei principi morali e della sensibilità dei colleghi. Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di violazione di tali connotazioni ambientali e comportamentali:
- prestare servizio sotto gli effetti di uso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze alcoliche o stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa ovunque e comunque esercitata;
- contrabbando e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tali comportamenti saranno opportunamente segnalati e sanzionati.
5.4 Fumo
CASAGRANDE, in considerazione della normativa vigente in materia e della volontà di creare per i suoi dipendenti e per i visitatori un ambiente salutare e confortevole, ha previsto il divieto in via generale di fumare nei luoghi di lavoro.
6. LA TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DELL’AMBIENTE
La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro e la tutela dell’ambiente sono principi etici di grande significato e spessore culturale, tanto più a seguito del recepimento delle numerose Direttive europee di settore.
- CASAGRANDE, condividendo appieno detti principi, si pone l’obiettivo di “lavorare in sicurezza e per la tutela dell’ambiente”, ovvero di garantire il rispetto delle norme di prevenzione e l’adozione di comportamenti “sicuri” a vantaggio della tutela delle persone e dell’ambiente;
- CASAGRANDE garantisce quindi l’integrità psico-fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei lavoratori;
- CASAGRANDE svolge inoltre la propria attività in condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica, un ambiente di lavoro salubre e sicuro ed una adeguata prevenzione ambientale;
- CASAGRANDE si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza e tutela ambientale, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili e sicuri da parte di tutti i collaboratori.
In particolare l’azienda si impegna a:
- eliminare o, quando non possibile, ridurre i rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente;
- individuare i rischi che non possono essere evitati e pianificare un adeguato programma di prevenzione e protezione, nonché di controllo di possibili incidenti e/o inquinamenti ambientali;
- adeguare attrezzature di lavoro, impianti e luoghi di lavoro alle disposizioni di legge pertinenti;
- fornire adeguati dispositivi di protezione individuale e collettiva ai lavoratori;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori e fornire periodicamente l’aggiornamento formativo in materia di tutela della salute e sicurezza e di tutela ambientale;
- vigilare sull’applicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e sui comportamenti dei lavoratori, al fine di prevenire gli infortuni, le malattie professionali e gli incidenti ambientali;
- rispettare gli obblighi di legge attinenti, relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e alla tutela dell’ambiente.
I lavoratori, analogamente, dovranno garantire il rispetto delle seguenti regole:
- adottare comportamenti sicuri durante il lavoro e con attenzione per la tutela dell’ambiente, ovvero operare nel rispetto dei regolamenti aziendali, delle procedure, delle istruzioni, delle norme di prevenzione in generale e del presente Codice etico;
- evitare comportamenti pericolosi per se o per gli altri o per l’ambiente stesso;
- rispettare gli ordini indicati dai superiori gerarchici o dal Datore di lavoro;
- comunicare immediatamente ai superiori ogni anomalia, criticità o altra situazione di pericolo di cui si venga a conoscenza durante il lavoro;
- rispettare i compiti e le attribuzioni operative assegnate;
- prestare la massima collaborazione alle attività, alle indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- partecipare con attenzione e coinvolgimento alle attività formative organizzate;
- collaborare, con comportamenti responsabili e nel rispetto delle regole aziendali, nel caso di allarme per ogni situazione d’emergenza;
- sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prevista;
- maturare la piena consapevolezza in merito all’attuazione del Modello organizzativo e di gestione adottato, collaborando con le figure responsabili al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione.
I collaboratori / fornitori, dovranno anch’essi garantire il rispetto delle seguenti regole:
- adottare comportamenti sicuri durante le loro attività, ovvero operare nel rispetto dei regolamenti aziendali, delle istruzioni ricevute, delle norme di prevenzione in generale e del presente Codice etico;
- rispettare la segnaletica aziendale;
- rispettare le condizioni contrattuali che regolamentano il rapporto tra le parti;
- nel caso di contratti d’appalto, d’opera o somministrazione, rispettare le indicazioni di prevenzione scaturite dalle attività di cooperazione e coordinamento tra le parti.
6.1 Prevenzione dei rischi
L’azienda adotta ed attua il Modello Organizzativo e di Gestione che prevede misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento del Codice etico ed a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.
6.2 Controlli
CASAGRANDE adotta specifiche modalità di controllo della conformità dei comportamenti, di chiunque agisce per l’azienda o nel proprio ambito, rispetto alle prescrizioni della normativa vigente, alle regole di comportamento del presente Codice etico e del Modello di Organizzazione e di Gestione, nonché del Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro.
Chiunque venga a conoscenza di una qualunque violazione del Codice etico è tenuto a darne immediata informazione all’Organismo di Vigilanza.
7. LA TRASPARENZA DELL’INFORMATIVA CONTABILE E I CONTROLLI INTERNI
7.1 Informativa contabile
Tutte le attività e le azioni svolte ed effettuate dai Destinatari nell’ambito della propria attività lavorativa dovranno essere verificabili. La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza, completezza ed affidabilità della documentazione degli atti gestionali e delle relative registrazioni contabili.
Ciascun Destinatario è tenuto a collaborare affinché gli atti della gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.
Per ogni operazione è conservata e archiviata un’adeguata documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire l’agevole registrazione contabile, l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità, nonché la ricostruzione accurata dell’operazione.
Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, alterazioni o trascuratezze dell’informativa e della documentazione di supporto, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore ovvero ad uno degli Organi di Riferimento richiamati al punto 1.6.
7.2 Controlli interni
E’ volontà di CASAGRANDE diffondere a tutti i livelli della propria organizzazione una cultura consapevole dell’importanza di un adeguato sistema di controllo interno.
In particolare, il sistema di controllo interno deve favorire il raggiungimento degli obiettivi aziendali e deve, pertanto, essere orientato al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei processi produttivi e gestionali.
Tutti i Destinatari, nell’ambito delle funzioni svolte, sono responsabili del corretto funzionamento del sistema di controllo.
Ognuno deve sentirsi custode responsabile dei beni aziendali, materiali e immateriali, che sono necessari all’attività svolta.
7.3 Antiriciclaggio e antiterrorismo
CASAGRANDE, nel rispetto della normativa vigente in materia, si adopera per prevenire l’utilizzo del proprio sistema economico – finanziario per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (o di qualsiasi altra attività criminosa) da parte dei propri clienti, dei fornitori, dei dipendenti e delle controparti con cui si relaziona nello svolgimento delle proprie attività.
CASAGRANDE procede quindi a verificare con la massima diligenza le informazioni disponibili sulle controparti commerciali, sui fornitori, sui partner e consulenti, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività, prima di instaurare con loro rapporti d’affari. L’azienda cura altresì che le operazioni di cui è parte non presentino, anche solo potenzialmente, il rischio di favorire il ricevimento o la sostituzione o l’impiego di denaro o beni derivanti da attività criminali.
8. WHISTLEBLOWING
CASAGRANDE si impegna ad operare in un modo ispirato ad un’etica della persona ed alla sua tutela e chiede e si aspetta dai suoi dipendenti e dirigenti, consulenti, collaboratori, lavoratori somministrati e liberi professionisti, appaltatori, fornitori e clienti, oltre ai componenti degli organi sociali della Società e delle Società controllate e collegate, un comportamento allineato al Codice Etico del Gruppo e più in generale al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, fatte salve leggi e regolamenti applicabili.
A tal riguardo CASAGRANDE ha strutturato regole di whistleblowing per garantire un canale certo e confidenziale di informazione su potenziali non conformità rispetto alle norme etiche, ai principi generali sui quali opera CASAGRANDE o alle leggi o regolamenti applicabili. L’applicazione di queste regole è limitata ai casi in cui l’informatore sia in buona fede e ragionevolmente creda si sia verificato, ovvero si stia verificando o sia probabile che si verifichi uno dei seguenti eventi:
- modalità di gestione degli affari tali da costituire un reato o una violazione della legge (per esempio frode, corruzione, estorsione, furto);
- mancato rispetto delle leggi in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro;
- mancato rispetto delle leggi in materia di Ambiente;
- abusi verbali o fisici, molestie sessuali, razzismo, discriminazione o qualsiasi altra condotta e comportamento immorale;
- discriminazione sulla base del sesso, razza, disabilità o religione;
- malcostume o cattiva condotta professionale;
- nepotismo;
- qualsiasi altra grave irregolarità, anche con riferimento a quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al decreto legge n. 231/2001.
La procedura non deve essere utilizzata per:
- contestazioni personali
- accuse non fondate.
CASAGRANDE incoraggia qualsiasi informatore a parlare in modo franco e garantisce la riservatezza contro qualsiasi danno o ritorsione. Tuttavia, qualora l’informatore ritenga sia più opportuno che la comunicazione rimanga anonima, può fare una segnalazione anonima. CASAGRANDE prende in considerazione e analizza le segnalazioni anonime in base a:
- la gravità della questione sollevata;
- la credibilità della questione contestata;
- quanto è probabile che la questione sollevata sia confermata da fonti certe.
In ogni caso, l’anonimato è garantito fino a quando la riservatezza dell’identità sia opponibile di fronte alla legge.
In alternativa, potete spedire una e-mail all’indirizzo odv.casagrandegroup@legalmail.it o una lettera intestata a:
Casagrande S.p.a. – Via A. Malignani n.1 – 33074 Fontanafredda (PN) – WHISTLEBLOWING
9. ADOZIONE, EFFICACIA E MODIFICHE
Il presente Codice Etico può essere periodicamente oggetto di studio, aggiornamento, modifica o revisione da parte del Consiglio di Amministrazione di Casagrande S.p.a..
Il presente Codice Etico viene adottato con delibera dei Consiglio di Amministrazione con efficacia immediata.
Casagrande S.p.a.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione